Costretta a servire
il caffè durante le riunioni “perché donna”, e licenziata mentre
era in gravidanza, una dirigente di un’azienda trevigiana è
stata reintegrata dal giudice del lavoro di Treviso, Maddalena
Saturni, che ha inoltre condannato l’azienda, la “Keyline” di
Conegliano (Treviso), a risarcirla per “danno da
discriminazione” con 50mila euro.
In particolare, il giudice ha riconosciuto la violazione
dell’art. 54 del decreto legislativo 151 del 2001 in cui la
lavoratrice deve ritenersi protetta da iniziative di
licenziamento dall’inizio di una gravidanza fino al compimento
di un anno di età del nuovo nato, condizione nella quale si
trovava.
Alla ricorrente, che fa parte della famiglia proprietaria
dell’azienda, la proprietà contestava l’uso di risorse aziendali
per spese personali, poi rivelatosi di gravità lieve perché di
prassi comune. Ha ottenuto ragione nel lamentare da parte dei
vertici aziendali “condotte vessatorie, mobbizzanti e gravemente
offensive, costituenti anche atti di discriminazione, tra cui
alcune frasi di un superiore come “tu non ti meriti la dirigenza
e la posizione da Group Sales Manager, io avrei bisogno di un
uomo e per di più con esperienza” o, in occasioni di riunioni di
lavoro, l’imposizione di “fare i caffè ai partecipanti” compito
a lei “spettante” in quanto donna.
La sentenza evidenzia come gli episodi “configurino
‘molestia’ in quanto indesiderati (per qualunque lavoratore, ivi
incluso un dirigente), posti in essere per ragioni connesse al
sesso” e che nel loro complesso siano “condotte palesemente
dequalificanti e vessatorie perché ripetute e continuate, con
maggiore o minore intensità”.
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