Legge in vigore – L’attuale legge sulla cittadinanza è la numero 91 del 1992 e si basa sul cosiddetto modello dello ius sanguinis, ‘diritto di sangue’.
Secondo questo principio, acquista di diritto la cittadinanza alla nascita colui che sia nato da madre o padre cittadini italiani. Sono previste modalità agevolate di acquisto della cittadinanza per gli stranieri di origine italiana. Discorso a parte, per coloro che dalla legge vengono definiti “stranieri”.
“Lo straniero che sia nato in Italia – si legge nel testo – può divenire cittadino italiano a condizione che vi abbia risieduto legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età e dichiari, entro un anno dal compimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana”.
Ius soli – Dal latino ‘diritto del suolo’. È il modello che prevede l’acquisizione della cittadinanza di un Paese come conseguenza del fatto giuridico di essere nati sul suo territorio. La normativa vigente in Italia prevede anche lo Ius soli, che però viene garantito soltanto in alcune situazioni particolari: quando un bambino non può avere alcuna cittadinanza perché figlio di genitori privi di cittadinanza, quindi apolidi; quando un bambino è figlio di genitori ignoti; oppure in presenza di norme del Paese di provenienza che impedisce l’acquisizione della cittadinanza dei genitori.
Ius soli temperato – Lo Ius soli ‘puro’ taglierebbe fuori i bambini, figli di genitori di cittadinanza straniera, giunti in Italia dopo la nascita. Un modello come quello dello Ius soli temperato punterebbe a garantire il diritto alla cittadinanza sia ai nati in Italia da genitori di cittadinanza straniera che a chi abbia almeno un genitore regolarmente soggiornante in Italia da un certo numero di anni.
Ius Scholae – Modello che lega l’acquisizione della cittadinanza al compimento di un percorso di studi in un Paese. La proposta di legge approvata solo alla Camera nella scorsa legislatura, prevede che un minore, nato in Italia o che vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età e che risieda legalmente in Italia, possa acquisire la cittadinanza qualora abbia frequentato regolarmente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale, uno o più cicli scolastici. Altre proposte di Ius Scholae estendono il periodo formativo a 10 anni o al compimento di tutto il percorso della scuola dell’obbligo.
Ius culturae – Si distanzia di poco o nulla dallo Ius scholae. È un modello che lega l’ottenimento della cittadinanza all’acquisizione dei riferimenti culturali del Paese ospitante, veicolati attraverso la scuola.
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